Mobilità internazionale delle persone: i limiti crescenti delle regole convenzionali alla luce dei recenti lavori dell’OCSE
Introduzione – La mobilità internazionale al centro delle riflessioni attuali dell’OCSE
Negli ultimi anni, l’OCSE ha dedicato un’attenzione crescente agli effetti della mobilità internazionale delle persone sulle regole fiscali esistenti. Inizialmente affrontata prevalentemente dal punto di vista della fiscalità delle imprese e della creazione di valore (BEPS), tale riflessione si è progressivamente estesa alle persone fisiche, sotto l’impulso dello sviluppo del lavoro da remoto, della digitalizzazione delle attività economiche e dei profondi cambiamenti negli stili di vita.
Le regole convenzionali attualmente vigenti, in particolare quelle relative alla residenza fiscale e alla risoluzione delle situazioni di doppia residenza, si fondano su concetti elaborati in un’epoca in cui la mobilità internazionale era meno frequente, più stabile e più lineare. Le traiettorie contemporanee, al contrario, sono spesso discontinue, multi-localizzate e talvolta deliberatamente deterritorializzate.
La consultazione pubblica avviata dall’OCSE sulla mobilità globale delle persone si inserisce in questo contesto. Essa mette in luce una serie di tensioni strutturali tra il quadro convenzionale esistente e le realtà riscontrate nella pratica. L’analisi che segue propone una sintesi delle principali problematiche emerse, alla luce di un’esperienza professionale maturata sul campo.
I. L’erosione dei criteri convenzionali di residenza delle persone fisiche
Le osservazioni sviluppate in questa sezione traggono origine dalle difficoltà ricorrenti riscontrate nella mia attività di avvocato fiscalista internazionale e sono state condivise con l’OCSE nell’ambito della consultazione pubblica sulla mobilità internazionale delle persone.
Le regole convenzionali per la determinazione della residenza fiscale si fondano tradizionalmente su una gerarchia ben nota di criteri: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità. Tali criteri, in larga misura qualitativi, presuppongono l’esistenza di un ancoraggio geografico dominante.
Questa ipotesi risulta tuttavia sempre più fragile.
In situazioni ormai frequenti di distacco o espatrio di lunga durata, un contribuente può disporre di un’abitazione sia nello Stato di origine sia nello Stato di accoglienza, rendendo inefficace il criterio dell’abitazione permanente. Anche il criterio del centro degli interessi vitali, volto a individuare lo Stato con i legami personali ed economici più stretti, diventa difficile da applicare quando l’attività professionale, le fonti di reddito, la gestione patrimoniale e la vita personale sono distribuite tra più giurisdizioni.
I Commentari al Modello OCSE invitano a una valutazione globale fondata su un insieme non esaustivo di elementi. In pratica, tuttavia, tale approccio accresce l’incertezza giuridica e lascia ampio spazio a interpretazioni divergenti da parte delle amministrazioni fiscali e delle autorità giudiziarie.
Queste difficoltà sono ancora più accentuate per profili più contemporanei, come imprenditori digitali o “digital nomads”, la cui attività è svolta online, senza un luogo di lavoro stabile, e la cui presenza fisica è frammentata tra più Stati nel corso dello stesso anno. In tali configurazioni, i criteri convenzionali sembrano presupporre una stabilità territoriale che non corrisponde più alle realtà osservate.
Queste tematiche saranno ulteriormente discusse in occasione della consultazione pubblica organizzata dall’OCSE il 20 gennaio presso il Centro Conferenze dell’Organizzazione a Parigi, alla quale avrò il piacere di partecipare per ascoltare anche le esperienze e i contributi di altri esperti e professionisti confrontati con problematiche analoghe.
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